STATUTO BANDA MUSICALE RAMERA DI PONTERANICA
COSTITUZIONE
Art.1 ) – E’ costituita, con sede in Ponteranica
Via Ramera, 96 l’associazione culturale
di interesse sociale denominata BANDA MUSICALE
RAMERA DI PONTERANICA
con annessa una scuola musicale riservata ai Soci
Effettivi ed Allievi musicanti.
La sua durata è illimitata nel tempo in
connessione al perpetrarsi degli scopi.
SCOPI
Art.2 ) – L’associazione è un centro permanente
di vita associativa a carattere
volontario e democratico la cui attività è
espressione di partecipazione, solidarietà e
pluralismo.
Il Corpo Bandistico musicale amatoriale ha scopi
esclusivamente musicali e culturali in
campo musicale, non esercita attività commerciale
continuativa ne’ prevalente e non
persegue in alcun modo finalità di lucro.
In particolare il Corpo Bandistico musicale
amatoriale si propone di:
-
ricordare tutti i bandisti che dalla fondazione
avvenuta nell’anno 1951, sono
passati a miglior vita,
dopo avere dato esempio di sacrificio e di dedizione attiva
contribuendo sempre più al migliore incremento
della banda stessa;
-
tutelare gli interessi materiali e morali dei
bandisti e di svolgere in ogni campo a
loro favore ogni possibile specie di assistenza;
-
riunire tutti coloro che amano la musica e di
realizzare in particolare un complesso
Bandistico musicale fra i Soci;
-
promuovere ogni azione volta a favorire la
diffusione della musica nel campo
sociale, giovanile e del lavoro;
-
svolgere attività didattica di orientamento
musicale per la formazione dei futuri
musicanti senza distinzione di sesso e di età;
-
stimolare, promuovere ed incoraggiare qualsiasi
iniziativa atta a dare sviluppo agli
scopi che si propone e in
particolare a favorire lo svolgimento di manifestazioni
musicali, civili, religiose, patriottiche,
folcloristiche e concertistiche, nonch’è
anche socio-culturali, anche nello spirito della
solidarietà sociale, promosse da enti
pubblici o privati;
-
dare ai propri soci la possibilità di conseguire
una sempre maggiore professionalità
e conoscenza pratica della musica;
-
l’associazione non svolge attività diverse di
quelle sopra indicate ad eccezione di
quelle ad esse direttamente connesse.
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ORGANI
Art. 3) – Sono organi del Corpo Bandistico:
L’Assemblea dei Soci; Il Consiglio Direttivo; Il
Presidente; I Revisori dei Conti
(facoltativo).
ASSEMBLEA E SUA CONVOCAZIONE
Art. 4) – L’Assemblea è costituita da tutti gli
associati presenti e per delega (è
ammessa una sola delega per ogni socio musicante
effettivo presente) regolarmente
iscritti nel libro dei Soci e in regola con il
tesseramento dell’anno in corso.
L’ammissione a Socio è deliberata, su domanda
scritta dell’interessato, dal Consiglio
Direttivo.
Sono Soci musicanti effettivi, coloro i quali
compongono il Complesso Musicale
aderenti all’Associazione e in regola con il
tesseramento dell’anno in corso. Ad essi
appartengono anche i musicanti minori di età con
oltre ventiquattro mesi di iscrizione
alla scuola di musica purché già chiamati a
partecipare alle attività musicali esterne e/o
per riconosciuta idoneità da parte del Direttore.
Sono Soci benemeriti gli Enti Pubblici e privati
e le persone fisiche che contribuiscono
sostanzialmente alle finalità dell’Associazione.
La loro ammissione annualmente viene deliberata,
di volta in volta, dal Consiglio
Direttivo.
Tutti i soci musicanti effettivi hanno diritto di
voto per l’approvazione e modifiche
dello Statuto e del Regolamento e per la nomina
degli organi direttivi. Il diritto di voto
non può essere escluso neppure in caso di
partecipazione temporanea alla vita
associativa.
L’Assemblea ordinaria e/o straordinaria è
presieduta dal Presidente o in sua mancanza
dal Vice Presidente o da altro Socio designato
dalla stessa assemblea.
E’ convocata dal Presidente, in via ordinaria una
volta all’anno e in via straordinaria
ogni qualvolta se ne ravvisa la necessità, o su
richiesta motivata al Consiglio Direttivo
di almeno un decimo dei Soci aventi diritto di
voto.
Le modifiche statutarie sono demandate unicamente
all’Assemblea straordinaria, la
quale potrà essere assistita da un Notaio.
La convocazione dell’Assemblea ordinaria e/o
straordinaria, deve avvenire mediante
avviso scritto inviato almeno otto giorno prima;
l’assemblea ordinaria sarà validamente
costituita quando sono presenti la metà più uno
dei soci e in seconda convocazione con
la presenza di almeno un terzo dei soci aventi
diritto di voto e in regola con il
tesseramento dell’anno in corso; l’assemblea
straordinaria sarà validamente costituita
in prima convocazione con l’intervento di almeno
due terzi dei componenti ed in
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seconda convocazione un’ora almeno dopo la prima
con la presenza della metà più uno
degli aventi diritto di voto iscritti ed in
regola con il tesseramento dell’anno in corso.
Le deliberazioni devono essere prese a
maggioranza dei presenti con diritto di voto.
Delle delibere assembleari deve essere data
pubblicità mediante affissione all’albo
della sede del relativo verbale.
Nella riunione ordinaria deve essere presentata
la relazione gestionale, il programma
delle attività future, nonché il bilancio
preventivo e il rendiconto consuntivo annuale
per l’approvazione.
L’Assemblea elegge il presidente, i Consiglieri e
i Revisori dei Conti.
Nella riunione annuale si procede per scrutinio
segreto, con la coincidenza della
scadenza del mandato del Consiglio Direttivo, al
rinnovo dei componenti elettivi del
Consiglio stesso.
In caso di parità di voto tra due o più
candidati, si considera eletto il candidato più
anziano. In caso di dimissioni del Presidente o
di uno dei Consiglieri, l’assemblea
(convocata dal Vice Presidente o dai Consiglieri
rimasti) provvederà a sostituirli. I
sostituti rimarranno in carica per la parte
residua del triennio in corso.
AMMINISTRAZIONE
Art. 5) – Il Corpo Bandistico è amministrato dal
Consiglio Direttivo al quale sono
demandate l’ordinaria e straordinaria
amministrazione dell’Associazione.
Fanno parte del Consiglio Direttivo:
- Il Presidente - Il Vice Presidente - I
Consiglieri - Il Segretario - Il Tesoriere.
COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO
Art. 6) – Il Consiglio Direttivo è costituito da
nove componenti tutti Soci musicanti
effettivi e rimane in carica per tre anni; i
membri sono rieleggibili.
Nel caso non si arrivi al numero di nove soci
musicanti effettivi le candidature
verranno aperte ai soci benemeriti e onorari e ai
sostenitori tesserati.
Sono membri del Consiglio Direttivo: il
Presidente, il Vice Presidente, cinque
Consiglieri, il Segretario, il Tesoriere.
Possono essere chiamati a ricoprire le cariche
sociali, otre che i Soci effettivi,
benemeriti e onorari, anche i sostenitori
tesserati; questi ultimi, se chiamati a ricoprire
cariche sociali divengono automaticamente Soci
onorari; tutte le cariche sociali sono
onorifiche, salvo il rimborso delle spese
sostenute.
I Consiglieri assenti ingiustificati a tre
riunioni consecutive del Consiglio Direttivo
vengono considerati rinunciatari al loro mandato.
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COMPITI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO
Art. 7) – Il Consiglio Direttivo:
- Nomina il Direttore Maestro di Musica e il Vice
Maestro e ne fissa la retribuzione;
-
Seleziona i candidati e sceglie il Direttore del
corpo Musicale ed eventualmente
provvede alla nomina di Consigliere Artistico;
-
Con la collaborazione del Direttore Maestro di
Musica elabora il programma
annuale delle attività musicali e provvede alla sua
attuazione;
- Su proposta del Presidente nomina il Vice
Presidente, il Segretario ed il Tesoriere;
- Delibera in merito alle ammissioni e alle
esclusioni dei Soci;
- Elabora l’eventuale programma ricreativo
culturale del Corpo Bandistico;
- Determina le quote associative annuali;
-
Elabora il bilancio preventivo e presenta il
rendiconto consuntivo all’assemblea per
l’approvazione;
-
Provvede a fare le opportune richieste di
sovvenzionamenti per ottenere, da parte
dello Stato, della Regione,
della Provincia, dagli Enti Locali e da quanti altri
possono contribuire a sostenere le finalità della
Banda;
-
Propone ogni modifica per il miglior funzionamento
della scuola musicale, su
proposta del Direttore Maestro di Musica;
-
Decide in merito ai provvedimenti da adottare
verso i componenti che abbiano
commesso infrazioni;
-
Propone all’Assemblea eventuali modifiche da
apportare allo Statuto per
migliorarne la funzionalità;
- Delibera eventuali rimborsi spese per le
attività dei Consiglieri;
-
È facoltà del Consiglio Direttivo esonerare in
tutto o in parte il versamento della
quota associativa;
-
Delibera circa i rapporti con gli allievi
partecipanti e, nel caso occorresse,
stabilisce annualmente la quota di frequenza alla
scuola;
-
Delibera circa l’acquisizione di divise e di
strumenti, circa le riparazioni delle
attrezzature e quanto altro
possa occorrere per il buon funzionamento del Corpo
Bandistico;
- È garante e responsabile dell’osservanza dello
Statuto del Corpo Bandistico;
-
Stabilisce le modalità dei rimborsi spese per le
attività musicali del Corpo
Bandistico.
Tutte le spese di ordinaria e straordinaria
amministrazione devono essere
preventivamente coperte da fondi.
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Il Consiglio Direttivo si riunirà, su proposta
del Presidente, una volta al mese, nonch’è
tutte le volte che il Presidente ritenga
necessario convocarlo e lo richieda almeno un
terzo dei suoi componenti con un preavviso di
otto giorni; di norma verrà prefissato in
seno alla riunione precedente.
In quest’ultimo caso non è necessario il
preavviso di cui sopra.
Per la validità delle sedute del Consiglio
Direttivo è necessaria la presenza di almeno la
metà più uno dei componenti.
Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei
presenti.
PRESIDENTE
Art. 8) – Il Presidente è eletto dall’Assemblea e
rimane in carica per lo stesso periodo
del Consiglio Direttivo; ha la rappresentanza
dell’Associazione verso i terzi ed in
giudizio; ed assume le iniziative per il buon
funzionamento dell’Associazione nei casi
che giudica opportuni e urgenti, salvo ratifica
del Consiglio Direttivo.
Il Presidente deve convocare le riunioni del
Consiglio Direttivo e dell’Assemblea dei
Soci. Dispone in merito alle esecuzioni delle
deliberazioni adottate. Egli deve inoltre
firmare gli atti ufficiali, le convenzioni, i
contratti, gli assegni, le lettere, tutti i
documenti di ordinaria e straordinaria
amministrazione.
Appone il proprio visto sulle fatture relative a
fornitori per il Corpo Bandistico, prima
che vengano pagate dal tesoriere.
In caso di temporaneo impedimento o di assenza di
breve durata il Presidente ha la
facoltà di delegare le proprie funzioni ordinare
al Vice Presidente o a qualsiasi altro
membro del Consiglio Direttivo.
CONSIGLIERI
Art. 9) – I Consiglieri vengono eletti
dall’Assemblea.
VICE PRESIDENTE
Art. 10) – Il Consiglio Direttivo su proposta del
Presidente nomina un Vice Presidente
che sostituisce il Presidente in caso di sua
assenza o a richiesta del Presidente stesso in
caso di impedimento.
SEGRETARIO
Art. 11) – E’ nominato dal Consiglio Direttivo su
proposta del Presidente, provvede a
stendere i verbali delle deliberazioni e li firma
assieme al Presidente, tiene il protocollo
della posta in arrivo e in partenza, custodisce
tutta la corrispondenza e le carte
amministrative.
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Provvede alle notifiche della convocazione
dell’Assemblea e del Consiglio, alla
corrispondenza del Corpo Bandistico e a tutti gli
atti di ordinaria e straordinaria
amministrazione. Provvede ad espletare le
pratiche e/o agli obblighi fiscali.
TESORIERE
Art. 12) – E’ nominato dal Consiglio Direttivo su
proposta del Presidente, si attiene
alle direttive dello stesso, tiene la contabilità
e il conto corrente bancario del Corpo
Bandistico; su disposizione del Presidente
effettua i pagamenti; provvede alla stesura
del bilancio preventivo e consuntivo e alla
relazione amministrativa annuale da
presentare all’Assemblea dei Soci; custodisce i
documenti contabili, fatture, estratti
conti bancari, tutto quanto attiene alla parte
contabile.
DIRETTORE MAESTRO DI MUSICA
Art. 13) – E’ scelto dal Consiglio Direttivo
vagliando il curriculum dei Direttori
candidati tenendo conto delle capacità
artistiche, didattiche ed umane.
Dirige il Corpo Bandistico ed è responsabile
dell’attività artistica e della conduzione
della scuola di musica per effettivi ed allievi;
con il consenso del Consiglio Direttivo il
Direttore può avvalersi di collaboratori tecnici
qualificati.
E’ suo compito curare l’attuazione del programma,
attenendosi alle disposizioni del
Presidente e del Consiglio; assieme scelgono il
repertorio musicale annuale.
Propone al Consiglio Direttivo:
- Nuove iniziative;
-
In ordine alle necessità per la strumentazione,
propone l’acquisto di nuovi
strumenti o la riparazione;
- Programmi futuri;
- Rapporti con altri Corpi Bandistici;
- Elogi per merito o sanzioni per gravi
infrazioni;
-
Entro venticinque mesi dall’iscrizione propone per
iscritto il passaggio da allievo
ad effettivo per
riconosciuta idoneità: l’allievo sarà così trasferito automaticamente
nel libro dei Soci effettivi acquistandone tutti
i diritti;
-
Stabilisce il programma di studio per gli allievi
e il calendario della scuola sia per
gli effettivi che per gli allievi;
-
È responsabile della disciplina del Corpo
Bandistico durante i concerti e i servizi in
pubblico.
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SETTORE GIOVANILE
Art. 14) – L’ammissione alle scuole degli allievi
musicanti avverrà dietro domanda
inoltrata ed accolta dal Consiglio Direttivo.
I minori partecipanti dovranno avere il consenso
scritto dai genitori.
Questi provvedono (se richiesto) al versamento
della quota di frequenza alla scuola del
minore partecipante quale concorso alle spese
inerenti ai fini istituzionali. Gli allievi
frequentanti i corsi di orientamento musicale con
una iscrizione inferiore ai
ventiquattro mesi e fino al riconoscimento della
idoneità, costituiscono il settore
giovanile.
PATRIMONIO
Art. 15) – Le risorse economiche
dell’Associazione sono costituite da:
- Beni immobili e mobili;
- Contributi;
- Donazioni, lasciti;
- Rimborsi;
- Attività connesse anche di carattere
commerciale e produttivo ai fini istituzionali;
-
Ogni altro tipo di entrate.
I contributi degli aderenti
sono costituiti dalle quote di associazione annuale, stabilite
dal Consiglio Direttivo.
Le elargizioni liberali in denaro, le donazioni e
i lasciti, sono accettate dal Consiglio
Direttivo, che delibera sulla utilizzazione di
esse, in armonia con le finalità statutarie
dell’organizzazione.
I proventi derivanti da attività commerciali e/o
produttive marginali sono inseriti in
apposita voce del bilancio dell’organizzazione;
il Consiglio delibera sulla utilizzazione
dei proventi, che deve essere comunque in armonia
con le finalità statutarie
dell’organizzazione.
Art. 16) – L’anno finanziario inizia il 1°
gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.
Il Consiglio Direttivo deve redigere il bilancio
preventivo e il rendiconto consuntivo. I
bilanci preventivo e rendiconto consuntivo devono
essere approvati dall’Assemblea
ordinaria ogni anno entro il mese di Aprile.
Esso deve essere depositato presso la sede
dell’Associazione entro i 15 giorni
precedenti la seduta per poter essere consultato
da ogni associato; saranno tenuti a
disposizione dei soci, se richiesti, anche tutti
gli atti e registri dell’Associazione.
Art. 17) – E’ vietato distribuire, anche in modo
indiretto, utili o avanzi di gestione
nonché fondi, riserve o capitale durante la vita
dell’Associazione, salvo che la
destinazione o la distribuzione non siano imposte
dalla legge.
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REVISORE DEI CONTI
Art. 18) – Il Revisore dei Conti, se previsto, è
eletto dall’Assemblea al di fuori dei
componenti del Consiglio Direttivo. Verifica
periodicamente la regolarità formale e
sostanziale della contabilità, redige apposita
relazione da allegare al bilancio
preventivo e consuntivo. Dura in carica tre anni
ed è rieleggibile.
DIRITTI E DOVERI DEI SOCI
Art. 19) – Nessun socio effettivo potrà
esonerarsi dalla scuola o dalle esercitazioni e
dal servizio/i senza giustificato motivo e avviso
al Presidente o Vice Presidente.
Art. 20) – Ogni musicante avrà la massima cura
dello strumento avuto in consegna,
eventuali guasti causati da colpevole
trascuraggine saranno a suo carico, lo stesso
dicasi per la divisa.
Art. 21) – Tutti i musicanti, oltre alla
puntualità in servizio, dovranno osservare un
contegno corretto e disciplinato. Eventuali
trasgressioni verranno segnalate al
Consiglio Direttivo. A carico dei trasgressori
verranno presi dei provvedimenti. In
ordine alla gravità del fatto e recidive, le
sanzioni saranno: richiami, sospensioni,
espulsioni. In quest’ultimo caso il consenso nel
Consiglio Direttivo dovrà essere
unanime. All’espulso è concesso diritto di
ricorso entro trenta giorni al Collegio dei
Probiviri dell’A.B.B.M.
Art. 22) – Un socio musicante effettivo che
volesse lasciare il Corpo Musicale dovrà
darne avviso scritto al Consiglio Direttivo.
Art. 23) – Chi per lavoro ed altri seri motivi
dovesse sospendere il servizio per qualche
tempo, si farà premura di avvisare il Presidente
o il Vice Presidente e di usare
comprensione per gli impegni programmati.
Art. 24) – Entrando a far parte del Corpo
Bandistico è sottinteso che ogni Socio
musicante effettivo conosca e si impegni ad
osservare pienamente in tutte le sue parti il
presente statuto; le attività dei soci sono da
considerarsi prevalentemente gratuite salvo
il rimborso delle spese sostenute.
Art. 25) – I soci che siano receduti o siano
esclusi, o che comunque abbiano cessato
l’appartenenza all’Associazione, non possono
trasferire ad altri la propria quota né
richiedere la restituzione dei contributi e/o le
quote associative; né hanno alcun diritto
sul patrimonio sociale dell’Associazione.
SCIOGLIMENTO
Art. 26) – In caso di scioglimento
dell’Associazione deliberato dall’Assemblea
straordinaria con il voto favorevole dei tre
quarti degli associati, il patrimonio residuo
deve essere devoluto ad altra associazione con
finalità analoghe.
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In caso di scioglimento dell’Associazione
deliberato dall’assemblea, gli strumenti e
tutte le attrezzature di proprietà del Corpo
Bandistico potranno essere affidate alla
custodia del Sindaco pro-tempore o dal Parroco
pro-tempore, in attesa della
costituzione di altro Corpo Bandistico, da
istituire entro breve periodo, massimo tre
anni.
ALBO DEI SOSTENITORI E DEGLI ONORARI
Art. 27) – Annualmente viene istituito l’Albo dei
sostenitori che sono quelle persone
che contribuiscono con versamenti alle finalità
dell’Associazione. Ad essi viene
rilasciata annualmente una propria tessera
associativa quale sostenitore oppure la
tessera A.B.B.M. Possono essere iscritti
nell’Albo dei sostenitori sia persone fisiche
che persone giuridiche, Enti Pubblici e Privati.
Sono considerati Onorari gli ex musicanti anziani
e le persone che nel passato hanno
rivestito cariche sociali nella Banda, nonché le
persone che dimostrano interessamento
per la stessa; questi sono nominati dal Consiglio
Direttivo che ne dà notizia con lettera
agli interessati.
Essi non sono soggetti alle regole del presente
statuto.
NORME FINALI
Art. 28) – Il Corpo Bandistico può associarsi ad
altre Associazioni di categoria italiane
e/o estere e può versare liberamente quote
associative e/o per mutua assistenza o
servizi.
Art. 29) – Per tutto quanto non previsto nel
presente statuto si osservano le disposizioni
del Codice Civile.
Ponteranica (Bg), lì 23 Settembre 2005