STATUTO BANDA MUSICALE RAMERA DI PONTERANICA

COSTITUZIONE

Art.1 ) – E’ costituita, con sede in Ponteranica Via Ramera, 96 l’associazione culturale

di interesse sociale denominata BANDA MUSICALE RAMERA DI PONTERANICA

con annessa una scuola musicale riservata ai Soci Effettivi ed Allievi musicanti.

La sua durata è illimitata nel tempo in connessione al perpetrarsi degli scopi.

SCOPI

Art.2 ) – L’associazione è un centro permanente di vita associativa a carattere

volontario e democratico la cui attività è espressione di partecipazione, solidarietà e

pluralismo.

Il Corpo Bandistico musicale amatoriale ha scopi esclusivamente musicali e culturali in

campo musicale, non esercita attività commerciale continuativa ne’ prevalente e non

persegue in alcun modo finalità di lucro.

In particolare il Corpo Bandistico musicale amatoriale si propone di:

- ricordare tutti i bandisti che dalla fondazione avvenuta nell’anno 1951, sono

passati a miglior vita, dopo avere dato esempio di sacrificio e di dedizione attiva

contribuendo sempre più al migliore incremento della banda stessa;

- tutelare gli interessi materiali e morali dei bandisti e di svolgere in ogni campo a

loro favore ogni possibile specie di assistenza;

- riunire tutti coloro che amano la musica e di realizzare in particolare un complesso

Bandistico musicale fra i Soci;

- promuovere ogni azione volta a favorire la diffusione della musica nel campo

sociale, giovanile e del lavoro;

- svolgere attività didattica di orientamento musicale per la formazione dei futuri

musicanti senza distinzione di sesso e di età;

- stimolare, promuovere ed incoraggiare qualsiasi iniziativa atta a dare sviluppo agli

scopi che si propone e in particolare a favorire lo svolgimento di manifestazioni

musicali, civili, religiose, patriottiche, folcloristiche e concertistiche, nonch’è

anche socio-culturali, anche nello spirito della solidarietà sociale, promosse da enti

pubblici o privati;

- dare ai propri soci la possibilità di conseguire una sempre maggiore professionalità

e conoscenza pratica della musica;

- l’associazione non svolge attività diverse di quelle sopra indicate ad eccezione di

quelle ad esse direttamente connesse.

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ORGANI

Art. 3) – Sono organi del Corpo Bandistico:

L’Assemblea dei Soci; Il Consiglio Direttivo; Il Presidente; I Revisori dei Conti

(facoltativo).

ASSEMBLEA E SUA CONVOCAZIONE

Art. 4) – L’Assemblea è costituita da tutti gli associati presenti e per delega (è

ammessa una sola delega per ogni socio musicante effettivo presente) regolarmente

iscritti nel libro dei Soci e in regola con il tesseramento dell’anno in corso.

L’ammissione a Socio è deliberata, su domanda scritta dell’interessato, dal Consiglio

Direttivo.

Sono Soci musicanti effettivi, coloro i quali compongono il Complesso Musicale

aderenti all’Associazione e in regola con il tesseramento dell’anno in corso. Ad essi

appartengono anche i musicanti minori di età con oltre ventiquattro mesi di iscrizione

alla scuola di musica purché già chiamati a partecipare alle attività musicali esterne e/o

per riconosciuta idoneità da parte del Direttore.

Sono Soci benemeriti gli Enti Pubblici e privati e le persone fisiche che contribuiscono

sostanzialmente alle finalità dell’Associazione.

La loro ammissione annualmente viene deliberata, di volta in volta, dal Consiglio

Direttivo.

Tutti i soci musicanti effettivi hanno diritto di voto per l’approvazione e modifiche

dello Statuto e del Regolamento e per la nomina degli organi direttivi. Il diritto di voto

non può essere escluso neppure in caso di partecipazione temporanea alla vita

associativa.

L’Assemblea ordinaria e/o straordinaria è presieduta dal Presidente o in sua mancanza

dal Vice Presidente o da altro Socio designato dalla stessa assemblea.

E’ convocata dal Presidente, in via ordinaria una volta all’anno e in via straordinaria

ogni qualvolta se ne ravvisa la necessità, o su richiesta motivata al Consiglio Direttivo

di almeno un decimo dei Soci aventi diritto di voto.

Le modifiche statutarie sono demandate unicamente all’Assemblea straordinaria, la

quale potrà essere assistita da un Notaio.

La convocazione dell’Assemblea ordinaria e/o straordinaria, deve avvenire mediante

avviso scritto inviato almeno otto giorno prima; l’assemblea ordinaria sarà validamente

costituita quando sono presenti la metà più uno dei soci e in seconda convocazione con

la presenza di almeno un terzo dei soci aventi diritto di voto e in regola con il

tesseramento dell’anno in corso; l’assemblea straordinaria sarà validamente costituita

in prima convocazione con l’intervento di almeno due terzi dei componenti ed in

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seconda convocazione un’ora almeno dopo la prima con la presenza della metà più uno

degli aventi diritto di voto iscritti ed in regola con il tesseramento dell’anno in corso.

Le deliberazioni devono essere prese a maggioranza dei presenti con diritto di voto.

Delle delibere assembleari deve essere data pubblicità mediante affissione all’albo

della sede del relativo verbale.

Nella riunione ordinaria deve essere presentata la relazione gestionale, il programma

delle attività future, nonché il bilancio preventivo e il rendiconto consuntivo annuale

per l’approvazione.

L’Assemblea elegge il presidente, i Consiglieri e i Revisori dei Conti.

Nella riunione annuale si procede per scrutinio segreto, con la coincidenza della

scadenza del mandato del Consiglio Direttivo, al rinnovo dei componenti elettivi del

Consiglio stesso.

In caso di parità di voto tra due o più candidati, si considera eletto il candidato più

anziano. In caso di dimissioni del Presidente o di uno dei Consiglieri, l’assemblea

(convocata dal Vice Presidente o dai Consiglieri rimasti) provvederà a sostituirli. I

sostituti rimarranno in carica per la parte residua del triennio in corso.

AMMINISTRAZIONE

Art. 5) – Il Corpo Bandistico è amministrato dal Consiglio Direttivo al quale sono

demandate l’ordinaria e straordinaria amministrazione dell’Associazione.

Fanno parte del Consiglio Direttivo:

- Il Presidente - Il Vice Presidente - I Consiglieri - Il Segretario - Il Tesoriere.

COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Art. 6) – Il Consiglio Direttivo è costituito da nove componenti tutti Soci musicanti

effettivi e rimane in carica per tre anni; i membri sono rieleggibili.

Nel caso non si arrivi al numero di nove soci musicanti effettivi le candidature

verranno aperte ai soci benemeriti e onorari e ai sostenitori tesserati.

Sono membri del Consiglio Direttivo: il Presidente, il Vice Presidente, cinque

Consiglieri, il Segretario, il Tesoriere.

Possono essere chiamati a ricoprire le cariche sociali, otre che i Soci effettivi,

benemeriti e onorari, anche i sostenitori tesserati; questi ultimi, se chiamati a ricoprire

cariche sociali divengono automaticamente Soci onorari; tutte le cariche sociali sono

onorifiche, salvo il rimborso delle spese sostenute.

I Consiglieri assenti ingiustificati a tre riunioni consecutive del Consiglio Direttivo

vengono considerati rinunciatari al loro mandato.

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COMPITI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Art. 7) – Il Consiglio Direttivo:

- Nomina il Direttore Maestro di Musica e il Vice Maestro e ne fissa la retribuzione;

- Seleziona i candidati e sceglie il Direttore del corpo Musicale ed eventualmente

provvede alla nomina di Consigliere Artistico;

- Con la collaborazione del Direttore Maestro di Musica elabora il programma

annuale delle attività musicali e provvede alla sua attuazione;

- Su proposta del Presidente nomina il Vice Presidente, il Segretario ed il Tesoriere;

- Delibera in merito alle ammissioni e alle esclusioni dei Soci;

- Elabora l’eventuale programma ricreativo culturale del Corpo Bandistico;

- Determina le quote associative annuali;

- Elabora il bilancio preventivo e presenta il rendiconto consuntivo all’assemblea per

l’approvazione;

- Provvede a fare le opportune richieste di sovvenzionamenti per ottenere, da parte

dello Stato, della Regione, della Provincia, dagli Enti Locali e da quanti altri

possono contribuire a sostenere le finalità della Banda;

- Propone ogni modifica per il miglior funzionamento della scuola musicale, su

proposta del Direttore Maestro di Musica;

- Decide in merito ai provvedimenti da adottare verso i componenti che abbiano

commesso infrazioni;

- Propone all’Assemblea eventuali modifiche da apportare allo Statuto per

migliorarne la funzionalità;

- Delibera eventuali rimborsi spese per le attività dei Consiglieri;

- È facoltà del Consiglio Direttivo esonerare in tutto o in parte il versamento della

quota associativa;

- Delibera circa i rapporti con gli allievi partecipanti e, nel caso occorresse,

stabilisce annualmente la quota di frequenza alla scuola;

- Delibera circa l’acquisizione di divise e di strumenti, circa le riparazioni delle

attrezzature e quanto altro possa occorrere per il buon funzionamento del Corpo

Bandistico;

- È garante e responsabile dell’osservanza dello Statuto del Corpo Bandistico;

- Stabilisce le modalità dei rimborsi spese per le attività musicali del Corpo

Bandistico.

Tutte le spese di ordinaria e straordinaria amministrazione devono essere

preventivamente coperte da fondi.

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Il Consiglio Direttivo si riunirà, su proposta del Presidente, una volta al mese, nonch’è

tutte le volte che il Presidente ritenga necessario convocarlo e lo richieda almeno un

terzo dei suoi componenti con un preavviso di otto giorni; di norma verrà prefissato in

seno alla riunione precedente.

In quest’ultimo caso non è necessario il preavviso di cui sopra.

Per la validità delle sedute del Consiglio Direttivo è necessaria la presenza di almeno la

metà più uno dei componenti.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti.

PRESIDENTE

Art. 8) – Il Presidente è eletto dall’Assemblea e rimane in carica per lo stesso periodo

del Consiglio Direttivo; ha la rappresentanza dell’Associazione verso i terzi ed in

giudizio; ed assume le iniziative per il buon funzionamento dell’Associazione nei casi

che giudica opportuni e urgenti, salvo ratifica del Consiglio Direttivo.

Il Presidente deve convocare le riunioni del Consiglio Direttivo e dell’Assemblea dei

Soci. Dispone in merito alle esecuzioni delle deliberazioni adottate. Egli deve inoltre

firmare gli atti ufficiali, le convenzioni, i contratti, gli assegni, le lettere, tutti i

documenti di ordinaria e straordinaria amministrazione.

Appone il proprio visto sulle fatture relative a fornitori per il Corpo Bandistico, prima

che vengano pagate dal tesoriere.

In caso di temporaneo impedimento o di assenza di breve durata il Presidente ha la

facoltà di delegare le proprie funzioni ordinare al Vice Presidente o a qualsiasi altro

membro del Consiglio Direttivo.

CONSIGLIERI

Art. 9) – I Consiglieri vengono eletti dall’Assemblea.

VICE PRESIDENTE

Art. 10) – Il Consiglio Direttivo su proposta del Presidente nomina un Vice Presidente

che sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o a richiesta del Presidente stesso in

caso di impedimento.

SEGRETARIO

Art. 11) – E’ nominato dal Consiglio Direttivo su proposta del Presidente, provvede a

stendere i verbali delle deliberazioni e li firma assieme al Presidente, tiene il protocollo

della posta in arrivo e in partenza, custodisce tutta la corrispondenza e le carte

amministrative.

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Provvede alle notifiche della convocazione dell’Assemblea e del Consiglio, alla

corrispondenza del Corpo Bandistico e a tutti gli atti di ordinaria e straordinaria

amministrazione. Provvede ad espletare le pratiche e/o agli obblighi fiscali.

TESORIERE

Art. 12) – E’ nominato dal Consiglio Direttivo su proposta del Presidente, si attiene

alle direttive dello stesso, tiene la contabilità e il conto corrente bancario del Corpo

Bandistico; su disposizione del Presidente effettua i pagamenti; provvede alla stesura

del bilancio preventivo e consuntivo e alla relazione amministrativa annuale da

presentare all’Assemblea dei Soci; custodisce i documenti contabili, fatture, estratti

conti bancari, tutto quanto attiene alla parte contabile.

DIRETTORE MAESTRO DI MUSICA

Art. 13) – E’ scelto dal Consiglio Direttivo vagliando il curriculum dei Direttori

candidati tenendo conto delle capacità artistiche, didattiche ed umane.

Dirige il Corpo Bandistico ed è responsabile dell’attività artistica e della conduzione

della scuola di musica per effettivi ed allievi; con il consenso del Consiglio Direttivo il

Direttore può avvalersi di collaboratori tecnici qualificati.

E’ suo compito curare l’attuazione del programma, attenendosi alle disposizioni del

Presidente e del Consiglio; assieme scelgono il repertorio musicale annuale.

Propone al Consiglio Direttivo:

- Nuove iniziative;

- In ordine alle necessità per la strumentazione, propone l’acquisto di nuovi

strumenti o la riparazione;

- Programmi futuri;

- Rapporti con altri Corpi Bandistici;

- Elogi per merito o sanzioni per gravi infrazioni;

- Entro venticinque mesi dall’iscrizione propone per iscritto il passaggio da allievo

ad effettivo per riconosciuta idoneità: l’allievo sarà così trasferito automaticamente

nel libro dei Soci effettivi acquistandone tutti i diritti;

- Stabilisce il programma di studio per gli allievi e il calendario della scuola sia per

gli effettivi che per gli allievi;

- È responsabile della disciplina del Corpo Bandistico durante i concerti e i servizi in

pubblico.

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SETTORE GIOVANILE

Art. 14) – L’ammissione alle scuole degli allievi musicanti avverrà dietro domanda

inoltrata ed accolta dal Consiglio Direttivo.

I minori partecipanti dovranno avere il consenso scritto dai genitori.

Questi provvedono (se richiesto) al versamento della quota di frequenza alla scuola del

minore partecipante quale concorso alle spese inerenti ai fini istituzionali. Gli allievi

frequentanti i corsi di orientamento musicale con una iscrizione inferiore ai

ventiquattro mesi e fino al riconoscimento della idoneità, costituiscono il settore

giovanile.

PATRIMONIO

Art. 15) – Le risorse economiche dell’Associazione sono costituite da:

- Beni immobili e mobili;

- Contributi;

- Donazioni, lasciti;

- Rimborsi;

- Attività connesse anche di carattere commerciale e produttivo ai fini istituzionali;

- Ogni altro tipo di entrate.

I contributi degli aderenti sono costituiti dalle quote di associazione annuale, stabilite

dal Consiglio Direttivo.

Le elargizioni liberali in denaro, le donazioni e i lasciti, sono accettate dal Consiglio

Direttivo, che delibera sulla utilizzazione di esse, in armonia con le finalità statutarie

dell’organizzazione.

I proventi derivanti da attività commerciali e/o produttive marginali sono inseriti in

apposita voce del bilancio dell’organizzazione; il Consiglio delibera sulla utilizzazione

dei proventi, che deve essere comunque in armonia con le finalità statutarie

dell’organizzazione.

Art. 16) – L’anno finanziario inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Il Consiglio Direttivo deve redigere il bilancio preventivo e il rendiconto consuntivo. I

bilanci preventivo e rendiconto consuntivo devono essere approvati dall’Assemblea

ordinaria ogni anno entro il mese di Aprile.

Esso deve essere depositato presso la sede dell’Associazione entro i 15 giorni

precedenti la seduta per poter essere consultato da ogni associato; saranno tenuti a

disposizione dei soci, se richiesti, anche tutti gli atti e registri dell’Associazione.

Art. 17) – E’ vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione

nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’Associazione, salvo che la

destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

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REVISORE DEI CONTI

Art. 18) – Il Revisore dei Conti, se previsto, è eletto dall’Assemblea al di fuori dei

componenti del Consiglio Direttivo. Verifica periodicamente la regolarità formale e

sostanziale della contabilità, redige apposita relazione da allegare al bilancio

preventivo e consuntivo. Dura in carica tre anni ed è rieleggibile.

DIRITTI E DOVERI DEI SOCI

Art. 19) – Nessun socio effettivo potrà esonerarsi dalla scuola o dalle esercitazioni e

dal servizio/i senza giustificato motivo e avviso al Presidente o Vice Presidente.

Art. 20) – Ogni musicante avrà la massima cura dello strumento avuto in consegna,

eventuali guasti causati da colpevole trascuraggine saranno a suo carico, lo stesso

dicasi per la divisa.

Art. 21) – Tutti i musicanti, oltre alla puntualità in servizio, dovranno osservare un

contegno corretto e disciplinato. Eventuali trasgressioni verranno segnalate al

Consiglio Direttivo. A carico dei trasgressori verranno presi dei provvedimenti. In

ordine alla gravità del fatto e recidive, le sanzioni saranno: richiami, sospensioni,

espulsioni. In quest’ultimo caso il consenso nel Consiglio Direttivo dovrà essere

unanime. All’espulso è concesso diritto di ricorso entro trenta giorni al Collegio dei

Probiviri dell’A.B.B.M.

Art. 22) – Un socio musicante effettivo che volesse lasciare il Corpo Musicale dovrà

darne avviso scritto al Consiglio Direttivo.

Art. 23) – Chi per lavoro ed altri seri motivi dovesse sospendere il servizio per qualche

tempo, si farà premura di avvisare il Presidente o il Vice Presidente e di usare

comprensione per gli impegni programmati.

Art. 24) – Entrando a far parte del Corpo Bandistico è sottinteso che ogni Socio

musicante effettivo conosca e si impegni ad osservare pienamente in tutte le sue parti il

presente statuto; le attività dei soci sono da considerarsi prevalentemente gratuite salvo

il rimborso delle spese sostenute.

Art. 25) – I soci che siano receduti o siano esclusi, o che comunque abbiano cessato

l’appartenenza all’Associazione, non possono trasferire ad altri la propria quota né

richiedere la restituzione dei contributi e/o le quote associative; né hanno alcun diritto

sul patrimonio sociale dell’Associazione.

SCIOGLIMENTO

Art. 26) – In caso di scioglimento dell’Associazione deliberato dall’Assemblea

straordinaria con il voto favorevole dei tre quarti degli associati, il patrimonio residuo

deve essere devoluto ad altra associazione con finalità analoghe.

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In caso di scioglimento dell’Associazione deliberato dall’assemblea, gli strumenti e

tutte le attrezzature di proprietà del Corpo Bandistico potranno essere affidate alla

custodia del Sindaco pro-tempore o dal Parroco pro-tempore, in attesa della

costituzione di altro Corpo Bandistico, da istituire entro breve periodo, massimo tre

anni.

ALBO DEI SOSTENITORI E DEGLI ONORARI

Art. 27) – Annualmente viene istituito l’Albo dei sostenitori che sono quelle persone

che contribuiscono con versamenti alle finalità dell’Associazione. Ad essi viene

rilasciata annualmente una propria tessera associativa quale sostenitore oppure la

tessera A.B.B.M. Possono essere iscritti nell’Albo dei sostenitori sia persone fisiche

che persone giuridiche, Enti Pubblici e Privati.

Sono considerati Onorari gli ex musicanti anziani e le persone che nel passato hanno

rivestito cariche sociali nella Banda, nonché le persone che dimostrano interessamento

per la stessa; questi sono nominati dal Consiglio Direttivo che ne dà notizia con lettera

agli interessati.

Essi non sono soggetti alle regole del presente statuto.

NORME FINALI

Art. 28) – Il Corpo Bandistico può associarsi ad altre Associazioni di categoria italiane

e/o estere e può versare liberamente quote associative e/o per mutua assistenza o

servizi.

Art. 29) – Per tutto quanto non previsto nel presente statuto si osservano le disposizioni

del Codice Civile.

Ponteranica (Bg), lì 23 Settembre 2005